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D.P.R. 15/11/2006 n. 3147. Nei casi di decadenza, si applicano, in quanto compatibili, i commi 2, 3, 4 e 5. Art. 10 - Determinazione del canone di occupazione 1. Per gli alloggi assegnati in concessione onerosa ai sensi dell'articolo 6, il canone di occupazione è stabilito moltiplicando per 3,85 per cento il valore locativo dell'immobile, calcolato secondo le modalità del presente articolo. 2. Il valore locativo è determinato dal prodotto della superficie convenzionale per il costo a metro quadrato. 3. La superficie convenzionale è stabilita sommando: a) la superficie abitabile dell'alloggio; b) il 25 per cento della superficie di autorimesse, terrazzi, cantine e simili pertinenze in godimento esclusivo del concessionario. 4. Le superfici di cui al comma 3, lettere a) e b), sono misurate al netto dei muri perimetrali interni. Dalla superficie, è detratta, nella misura del 50 per cento, la superficie dei vani con altezza utile inferiore a metri 1,70, con un margine di tre centimetri di tolleranza. 5. Il costo base a metro quadrato per gli alloggi costruiti prima del 31 dicembre 1975, è fissato in: a) euro 129,11 per gli alloggi situati in Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia- Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio; b) euro 116,20 per gli alloggi situati in Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. 6. Per gli alloggi costruiti dal 1° gennaio 1976 al 31 dicembre 1997, il costo base a metro quadrato è determinato applicando i decreti adottati per ciascun anno dal Ministro dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 22 della legge 27 luglio 1978 n. 392, abrogato dall'articolo 14, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431. 7. Per gli immobili costruiti dopo il 31 dicembre 1997, il costo base è determinato adeguando i valori fissati dal decreto del Ministro dei lavori pubbli- ci in data 18 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1998, nella misura del 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi negli anni precedenti. 8. Al costo base sono applicati i coefficienti correttivi stabiliti in funzione della classe demografica dei comuni, dell'ubicazione, del livello di piano, dello stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, dello stato di disagio, come individuati ai successivi commi 9, 10, 11, 12, 13 e 14. 9. In relazione alla classe demografica, si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) 1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti; c) 1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; d) 0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; e) 0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti. 10. In relazione all'ubicazione degli immobili sul territorio comunale, si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,20 per la zona urbana del centro storico; b) 1,10 per la zona urbana compresa tra il centro storico e la zona periferica; c) 1,00 per la zona urbana periferica; d) 0,90 per la zona agricola. 11. In relazione al livello di piano dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti: a) 0,90 per gli alloggi situati al piano terreno; b) 1,00 per gli alloggi situati ai piani intermedi; c) 1,10 per gli alloggi situati all'ultimo piano. 12. In relazione allo stato di conservazione e manutenzione dell'alloggio, si applicano i seguenti coefficienti: a) 1,00 se lo stato è normale; b) 0,80 se lo stato è mediocre; c) 0,60 se lo stato è scadente. 13. Lo stato di disagio sussiste qualora l'alloggio è situato sull'area di pertinenza dell'istituto penitenziario. In tale caso si applica un coefficiente correttivo pari a 0,50. 14. Il canone di occupazione è aggiornato ogni anno in misura pari al 75 per cento della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente. Art. 11 - Comunicazioni agli uffici finanziari 1. Le direzioni degli istituti penitenziari che amministrano gli alloggi comunicano agli uffici periferici dell'Agenzia del demanio l'avvenuta assegnazione dell'alloggio, inviando copia del verbale di consegna, al fine di permettere all'Amministrazione finanziaria di avere una puntuale cognizione dello stato d'uso degli immobili in questione e dell'ammontare del canone dovuto secondo quanto previsto dall'articolo 10. Art. 12 - Unità abitative ad uso temporaneo 1. Con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi sono individuate, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, le unità abitative ad uso temporaneo da destinare al personale dell'Amministrazione penitenziaria quando ricorrono particolari esigenze di servizio o documentate esigenze di sicurezza, ovvero al personale del Ministero della giustizia quando ricorrono documentate esigenze di sicurezza. 2. Il canone giornaliero per l'utilizzo delle unità abitative, commisurato al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia ed altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio, è stabilito con provvedimento del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, tenuto altresì conto delle caratteristiche degli immobili, della loro ubicazione e dei servizi erogati. 3. Sono, altresì, individuati dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria, gli alloggi collettivi di servizio per il personale dell'Amministrazione penitenziaria nei quali ogni interessato possa disporre di una camera con bagno. 4. L'utilizzo di tali unità importa il pagamento di una quota forfettaria giornaliera determinata dal direttore generale delle risorse materiali, dei beni e dei servizi, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio. 5. La gestione amministrativo-contabile delle unità abitative indicate ai commni 1 e 3 è di competenza dei funzionari delegati dell'Amministrazione penitenziaria per le strutture in cui sono inserite. Art. 13 - Disciplina transitoria 1. Ai rapporti di concessione in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano i termini di durata previsti dagli articoli 4, 5 e 6, con decorrenza dalla data di adozione dei relativi provvedimenti. 2. La durata delle concessioni di cui al comma 1 può essere prorogata fino ad un ulteriore biennio, qualora ricorra in capo all'assegnatario almeno una delle seguenti condizioni: a) permanenza dei titoli di cui all'articolo 6, comma 4, già, valutati al momento dell'assegnazione; b) accertata impossibilità di reperire nell'immediato altra abitazione nella località di servizio; c) sussistenza di particolari situazioni economiche connesse alla infermità di un convivente; d) prossimità del collocamento a riposo; e) previsto trasferimento ad altra sede. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 novembre 2006 NAPOLITANO Presidente del Consiglio dei Ministri: Prodi Ministro della giustizia: Mastella Ministro dell'economia e delle finanze: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2007 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 363 |
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